STATUTO del PARTITO
d’AZIONE COMUNISTA

PREAMBOLO.
Il Partito
d’Azione Comunista è un’Organizzazione politica che, ispirandosi ai valore
del marxismo leninismo, si muove per la trasformazione rivoluzionaria dello
Stato e della società.
I comunisti
lottano per l’affermazione nel mondo delle istanze di libertà, giustizia
sociale e solidarietà. I comunisti perseguono il superamento del capitalismo
come condizione essenziale per costruire ovunque società di uomini liberi e
uguali; avversano l’antisemitismo, il razzismo, la discriminazione, lo
sfruttamento.
I. L’ADESIONE ALL’ORGANIZZAZIONE.
- Possono aderire all’Organizzazione, facendone
espressa richiesta, i cittadini che abbiano compiuto il 14° anno di età e
che condividono il programma e i valori fondativi.
- Un eventuale rifiuto di iscrizione dovrà essere
motivato. Contro di esso è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia
dell’Organizzazione. Non è ammessa la contemporanea adesione ad altra
formazione politica.
II. L’ORGANIZZAZIONE.
- L’Organizzazione del Partito d’Azione Comunista,
allo stato, si articola in Sezioni e Federazioni.
- La Sezione è l’Organismo essenziale
dell’Organizzazione. Essa è territoriale, per luogo di lavoro o di
studio. Organo fondamentale della Sezione è l’Assemblea degli iscritti.
È convocata dal Segretario o dalla Direzione Politica Sezionale e in via
straordinaria su richiesta di un terzo degli iscritti.
- La costituzione della Sezione deve essere deliberata
dalla Direzione Politica Provinciale.
- La Sezione è diretta dalla Direzione eletta dal
Congresso. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dalla Direzione nel
proprio seno a maggioranza di voti.
- La Federazione è costituita su base provinciale. In
presenza di più federazioni in ambito regionale si costituisce la Direzione
Regionale.
- La Direzione Regonale è composta dai rappresentanti
di tutte le Federazioni eletti con criterio proporzionale in relazione al
numero degli iscritti. La Direzione Regionale elegge tra i suoi componenti
una Segreteria che nomina il Segretario Regionale e il Tesoriere. La
Direzione elegge il Comitato di Garanzia.
III. I CONGRESSI.
- L’Assemblea Regionale è a tutti i livelli il
massimo organo deliberativo.
- Il Congresso di Sezione è composto dalla presenza
degli iscritti e viene convocato dalla Direzione Sezionale o in via
straordinaria su richiesta motivata di un terzo degli iscritti. Il Comitato
elegge la Delegazione al Congresso Provinciale e gli Organismi Dirigenti
della Sezione che a loro volta nomineranno il Segretario e il Tesoriere.
- Il Congresso Provinciale è composto dalla presenza
dei Delegati eletti con criterio proporzionale nelle Sezioni e viene
convocato dalla Direzione Provinciale uscente o su richiesta motivata di un
terzo degli iscritti. Il Congresso Provinciale elegge la Direzione
Provinciale, il Comitato di Garanzia Provinciale e i Delegati al Congresso
Nazionale.
- Il Congresso Nazionale è composto dalla presenza
dei Delegati eletti nelle Federazioni Provinciali in proporzione al numero
degli iscritti. È convocato dalla Direzione Nazionale uscente o su
richiesta motivata da un terzo degli iscritti o da un terzo delle
Federazioni. Il Congresso Nazionale elegge la Direzione Nazionale e il
Comitato di Garanzia Nazionale.
- In presenza di Documenti Congressuali Alternativi,
l’elezione dei Delegati e degli Organismi Dirigenti e di Controllo, dovrà
essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.
IV. GLI ORGANISMI DIRIGENTI.
- La Direzione Politica dell’Organizzazione spetta
alle Direzioni Sezionali, Provinciali, Regionali e Nazionale. Le loro
riunioni sono convocate in via ordinaria dai rispettivi Segretari o in via
straordinaria su richiesta motivata di un terzo dei loro componenti.
- La Direzione Sezionale è responsabile
dell’attività politica a livello locale, approva il bilancio preventivo e
consuntivo, ed è eletta dal Congresso Sezionale. La Direzione Sezionale
elegge il Segretario e il Tesoriere ed indica al gruppo circoscrizionale o
comunale la proposta per il capogruppo.
- La Direzione Provinciale è responsabile
dell’attività politica della Federazione, approva il Bilancio Consuntivo
e Preventivo, decide le candidature per le elezioni di propria competenza ed
elegge fra i suoi membri la Segreteria Provinciale e il Comitato di
Garanzia.
- La Segreteria Provinciale elegge, a maggioranza, il
Segretario e il Tesoriere.
- Il Comitato di Garanzia elegge, a maggioranza, tra i
suoi componenti il Presidente.
- La Direzione Regionale coordina l’attività
politica delle Federazioni, definisce la politica regionale
dell’Organizzazione, la collocazione politica nei confronti del governo
regionale, cura le liste elettorali per le elezoni regionali. La Direzione
Regionale elegge tra i suoi membri una Segreteria che a sua volta nomina il
Segretario Regionale e il Tesoriere Regionale. La Direzione Regionale
eleggerà, inoltre, il Comitato di Garanzia Regionale.
- La Direzione Nazionale è la maggiore istanza
dell’Organizzazione. Essa cura l’attività politica nazionale ed opera
per l’attuazione del dettato congressuale nazionale. La Direzione
Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale o su richiesta motivata da
un un terzo dei suoi componenti.
- La Direzione Nazionale, composta da un numero di
componenti decisi dal Congresso Nazionale, elegge una Segreteria Nazionale
ed indica ai gruppi di Camera, Senato e Parlamento Nazionale ed Europeo la
proposta per il capogruppo.
- Le Segreterie Provinciali, Regionali e Nazionale
sono Organismi Politici con funzione esecutiva ed eleggono il Segretario e
il Tesoriere.
- I Segretari, a tutti i livelli, presiedono i lavori
delle rispettive Direzioni Politiche e delle rispettive Segreterie.
Nell’ambito di competenza rappresentano l’Organizzazione.
- L’elezione del Segretario e del Tesoriere si
svolge a scrutinio segreto. La votazione è valida se vi partecipa la
maggioranza degli aventi diritto. È eletto il candidato che riporta la
maggioranza dei voti.
- Nel caso in cui in prima convocazione non si
raggiunge il numero richiesto per la validità della seduta si procede ad
una seconda convocazione entro sette giorni. La seduta in seconda
convocazione è valida con almeno un terzo dei componenti. Risulta eletto
chi ottiene la maggioranza dei voti.
- Il voto per l’elezione degli Organismi Dirigenti e
di Garanzia è segreto. In presenza di più liste il numero degli eletti
verrà calcolato proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste medesime.
- Le Segreterie Provinciali, Regionali e Nazionale
vengono elette con voto segreto, sul lista bloccata a maggioranza dei voti
della Direzione di competenza. È possibile proporre liste alternative a
quelle presentate dagli Organismi Dirigenti. Risulta eletta la lista che
ottiene più voti.
- Per eventuali incarichi di Organizzazione e di
conferimento di cariche pubbliche è richiesta la deliberazione della
Direzione Politica competente con voto palese a maggioranza. Sono da
ritenersi incompatibili tra loro eventuali incarichi istituzionali esecutivi
con quelli esecutivi d’Organizzazione.
- Le riunioni, a tutti i livelli, di Direzione
Politica e di Comitato di Garanzia, sono da considerarsi valide in prima
convocazione se è presente la maggioranza dei componenti. In seconda
convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei componenti
presenti e devono svolgersi entro sette giorni. Le decisioni sono assunte a
maggioranza dei voti.
V. IL COMITATO DI
GARANZIA.
- Nelle Sezioni, nelle Federazioni Provinciali, nelle
Federazioni Regionali e a livello nazionale, i rispettivi congressi eleggono
un Comitato di Garanzia il cui numero è stabilito dall’Assemblea
congressuale di competenza. Il Comitato di Garanzia elegge nel proprio seno
il Presidente e adotta un proprio regolamento.
- Il Comitato di Garanzia deve: a) garantire il
rispetto e l’attuazione dello Statuto; b) disporre sanzioni disciplinari
in presenza di eventuali violazioni dello Statuto; c) esprimere un parere
sui bilanci.
- Le sanzioni adottate dal Comitato di Garanzia nei
confronti di un iscritto vanno comunicate all’interessato e quest’ultimo
può proporre ricorso avverso alle decisioni assunte all’Organismo
superiore entro 30 giorni.
VI. LE CARICHE PUBBLICHE
ED ELETTIVE.
- Le candidature per le elezioni a tutti i livelli
devono essere discusse nelle Sezioni e nei collegi di competenza, in modo da
formulare una proposta quanto più omogenea possibile alla Direzione
Politica territorialmente competente. Quest’ultima, valutata la proposta
provvede, salvo eventuali modifiche, alla approvazione definitiva delle
candidature.
- Non può essere ricandidato chi ha ricoperto la
stessa carica elettiva per due mandati.
- I candidati eletti devono: a) attenersi agli
orientamenti politici dell’Organizzazione;
b) versare all’Organizzazione una parte delle indennità ricevute
in base a quando deciso dalla Direzione Politica.
VII. L’AMMINISTRAZIONE.
- I mezzi finanziari derivano: 1) dal tesseramento; 2)
da sottoscrizioni volontarie; 3) da feste e altre iniziative politiche; 4)
dal contributo dato dagli eletti nelle rappresentanze istituzionali.
L’importo minimo della tessera è stabilito annualmente dalla Direzione
Politica.
- La responsabilità di tutta l’attività
amministrativa, contabile e finanziaria è attribuita al Tesoriere che
redige i Bilanci e cura l’inventario dei beni mobili ed immobili
dell’Organizzazione.
- I contributi erogati dagli eletti nelle varie
istanze istituzionali vengono versati al Tesoriere e ripartiti per le
attività dell’Organizzazione con criteri stabiliti dalla Direzione
Politica competente.
VIII. I SIMBOLI
DELL’ORGANIZZAZIONE.
- La bandiera dell’Organizzazione è rossa e reca al
centro in colore oro la stella a cinque punte con sottostante falce e
martello. Il simbolo riproduce all’interno di un cerchio rosso la stella
con all’interno la scritta “Internazionalismo Proletario” e la
sottostante falce e martello. Nel semicerchio superiore, disposta ad arco di
cerchio convesso è inserita la scritta “Partito d’Azione Comunista”.
Napoli, 15 gennaio 2002
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