LEGGE “BIAGI”: LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE

 

 

 

Staff leasing. Nasce il lavoro in affitto a tempo indeterminato (staff leasing o leasing di manodopera). Le aziende possono affittare manodopera senza termine, nei seguenti casi: consulenza e assistenza nel settore informatico; call-center; trasporto; attività di marketing e analisi di mercato; servizi di pulizia, custodia e portineria; gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi e magazzini; costruzioni edilizie all’interno di stabilimenti e installazione impianti.

 

Lavoro interinale. Le aziende possono affittare lavoratori a tempo, oltre che nei casi già previsti dalla legge e dai contratti collettivi, anche in situazioni strutturali di carattere produttivo e organizzativo.

 

Lavoro a chiamata. Detto anche “job on call” o “lavoro intermittente”, è la possibilità concessa alle aziende di avere un lavoratore a loro disposizione, in attesa di una chiamata. Il lavoro viene quindi svolto in modo discontinuo, e – se il lavoratore è disponibile a rispondere alle chiamate del datore – nei periodi di attesa riceve dallo stesso un’indennità (un rifiuto ad una chiamata, in questo caso, comporta la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità e il risarcimento del danno).

 

Lavoro occasionale accessorio. Il lavoro occasionale accessorio è una forma di collaborazione che non può durare più di trenta giorni in un anno, e il compenso previsto non può superare i tre mila euro. Rientrano in tale categoria i lavori domestici e di giardinaggio, le ripetizioni private, la pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, la realizzazioni di manifestazioni socio-culturali, le attività presso associazioni di volontariato, ecc.

 

Job sharing. Detto anche “lavoro ripartito”, è un contratto che introduce il principio della condivisione del lavoro, secondo il quale due o più persone in accordo con il datore stipulano un unico contratto di lavoro. Pertanto ognuno di essi sarà indifferentemente tenuto nei confronti del datore all’esecuzione della stessa prestazione, e sono loro stessi a dover concordare come ripartirsi gli incarichi e come suddividersi in fasce orarie un lavoro a tempo pieno. Se uno dei co-lavoratori si dimette o viene licenziato, si estingue l’intero vincolo contrattuale, a meno che il datore non chieda a chi resta di svolgere anche il lavoro rimasto “scoperto”.

 

Lavoro a progetto. Il lavoro a progetto sostituisce il lavoro Co.Co.Co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa). Il lavoratore assume l’incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro (o una singola fase), concordando con il datore le modalità di esecuzione, la durata, i criteri e i tempi di retribuzione. Il rapporto cessa a realizzazione del progetto ultimata.

 

Part-time. Si prevedono fasce orarie più elastiche e la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare per il part-time “orizzontale”, previo consenso del lavoratore.

 

Servizi per l'impiego. I servizi per l’impiego vengono svolti da uffici di collocamento privati. Sono abilitati a tali attività di intermediazione le società per la fornitura di lavoro interinale, i consulenti del lavoro, gli Enti Locali, gli Enti bilaterali, le organizzazioni sindacati ed imprenditoriali, le Camere di Commercio, le Università, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.