|
|
LEGGE
“BIAGI”: LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE |
|
Staff
leasing. Nasce il
lavoro in affitto a tempo indeterminato (staff leasing o leasing
di manodopera). Le aziende possono affittare manodopera senza termine, nei
seguenti casi: consulenza e assistenza nel settore informatico; call-center;
trasporto; attività di marketing e analisi di mercato; servizi di
pulizia, custodia e portineria; gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi
e magazzini; costruzioni edilizie all’interno di stabilimenti e installazione
impianti. Lavoro
interinale. Le aziende possono affittare
lavoratori a tempo, oltre che nei casi già previsti dalla legge e dai contratti
collettivi, anche in situazioni strutturali di carattere produttivo e
organizzativo. Lavoro
a chiamata. Detto anche “job on call” o
“lavoro intermittente”, è la possibilità concessa alle aziende di avere un
lavoratore a loro disposizione, in attesa di una chiamata. Il lavoro viene
quindi svolto in modo discontinuo, e – se il lavoratore è disponibile a
rispondere alle chiamate del datore – nei periodi di attesa riceve dallo
stesso un’indennità (un rifiuto ad una chiamata, in questo caso, comporta la
risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità e il
risarcimento del danno). Lavoro
occasionale accessorio. Il lavoro occasionale
accessorio è una forma di collaborazione che non può durare più di trenta
giorni in un anno, e il compenso previsto non può superare i tre mila euro.
Rientrano in tale categoria i lavori domestici e di giardinaggio, le ripetizioni
private, la pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, la realizzazioni di
manifestazioni socio-culturali, le attività presso associazioni di
volontariato, ecc. Job
sharing. Detto anche “lavoro ripartito”,
è un contratto che introduce il principio della condivisione del lavoro,
secondo il quale due o più persone in accordo con il datore stipulano un unico
contratto di lavoro. Pertanto ognuno di essi sarà indifferentemente tenuto nei
confronti del datore all’esecuzione della stessa prestazione, e sono loro
stessi a dover concordare come ripartirsi gli incarichi e come suddividersi in
fasce orarie un lavoro a tempo pieno. Se uno dei co-lavoratori si dimette o
viene licenziato, si estingue l’intero vincolo contrattuale, a meno che il
datore non chieda a chi resta di svolgere anche il lavoro rimasto
“scoperto”. Lavoro
a progetto. Il lavoro a progetto sostituisce il
lavoro Co.Co.Co. (Collaborazione Coordinata e Continuativa). Il lavoratore
assume l’incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro (o una
singola fase), concordando con il datore le modalità di esecuzione, la durata,
i criteri e i tempi di retribuzione. Il rapporto cessa a realizzazione del
progetto ultimata. Part-time.
Si prevedono fasce orarie più elastiche e la possibilità di ricorrere al
lavoro supplementare per il part-time “orizzontale”, previo consenso
del lavoratore. Servizi
per l'impiego. I servizi per l’impiego
vengono svolti da uffici di collocamento privati. Sono abilitati a tali attività
di intermediazione le società per la fornitura di lavoro interinale, i
consulenti del lavoro, gli Enti Locali, gli Enti bilaterali, le organizzazioni
sindacati ed imprenditoriali, le Camere di Commercio, le Università, gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado. |
|