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Napoli,
lì 14/02/2002
ATTO COSTITUTIVO DEL PARTITO
d’AZIONE COMUNISTA
L'anno duemiladue, il giorno 14 del mese di febbraio, in Napoli alla Via Tribunali n.181 è stato costituito il PARTITO POLITICO denominato PARTITO d'AZIONE COMUNISTA in conformità all'atto deliberativo adottato all'unanimità dal Congresso dei COBAS per il COMUNISMO svoltosi a Napoli c/o identico indirizzo in alto meglio descritto, in data 15 gennaio 2002.
Articolo 1
È costituito in Napoli alla Via Tribunali n.181 il PARTITO POLITICO denominato PARTITO d’AZIONE COMUNISTA così come deciso dall’Assemblea congressuale dei Cobas per il Comunismo in data 15 gennaio 2002. I Cobas per il Comunismo, a seguito di detta decisione, si sciolgono e confluiscono per intero nel Partito d’Azione Comunista.
Articolo 2
Il PARTITO d’AZIONE COMUNISTA ha sede provvisoria in Napoli alla Via Tribunali n.181.
Articolo 3
L’inno del PARTITO D’AZIONE COMUNISTA è l’Internazionale Comunista. Il simbolo del Partito è “un cerchio rosso recante la scritta Partito d’Azione Comunista, dentro il quale c’è una stella a cinque punte di colore giallo e la scritta Internazionalismo Proletario”.
Articolo 4
La vita del Partito è illimitata avendo
ben chiaro che i suoi scopi e la sua natura si estingueranno quando il Comunismo
avrà compiuto per intero il suo movimento reale che abolisce lo stato presente
delle cose e la società non sarà più divisa in classi e lacerata dal
conflitto e dall’antagonismo sociale.
Articolo 5
Il PARTITO d’AZIONE COMUNISTA è retto dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che si allega ad esso, costituendone un unico corpo.
Articolo 6
Gli scopi che il PARTITO D’AZIONE COMUNISTA si prefigge di raggiungere sono indicati nell’allegato Statuto.
Articolo 7
Il Partito trae sostentamento dalle tessere di iscrizione e dai contributi volontari elargiti dagli iscritti e dai simpatizzanti, per cui il patrimonio iniziale è di euro 200 (duecento euro).
Articolo 8
Il PARTITO D’AZIONE COMUNISTA è un Partito di massa ed è amministrato, diretto ed organizzato secondo le norme previste dallo Statuto.
Articolo 9
È fatto obbligo a tutti gli aderenti di osservare e rispettare le regole e le norme previste nell’allegato Statuto.
Articolo 10
Gli aderenti al Partito hanno l’obbligo di propagandarne le tesi, le iniziative, le mobilitazioni, sia a livello locale che nazionale ed internazionale.
Articolo 11
Il Partito si pone l’obiettivo storico
di costruire un nuovo mondo possibile, una città futura non lacerata dal
conflitto e dall’antagonismo sociale e i suoi militanti devono essere esempi
di moralità e di attivismo sociale e politico al servizio della classe operaia
e del proletariato intero.
Articolo 12
Il primo esercizio sociale e politico del PARTITO d’AZIONE COMUNISTA si chiederà il 31 dicembre 2002.
Articolo 13
Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e per ogni modifica dello stesso si rimanda alle norme previste dallo Statuto e dalle leggi vigenti. |